Rimessione in termini negata per generici malanni anche se certificati
Comunque l’eccezione deve essere formulata nel ricorso introduttivo
La L. n. 69/2009 ha modificato la rimessione in termini abrogando l’art. 184-bis c.p.c. e, trasferendo il secondo comma di tale norma nell’art. 153 c.p.c., l’ha collocato tra le disposizioni generali del I libro del codice di procedura civile, attribuendo così all’istituto una connotazione di natura generale ai processi del nostro ordinamento.
Vano però sembra il tentativo di richiamare impropriamente tale disposizione nel processo tributario.
Ne è esempio un contenzioso svoltosi in Lombardia e avviato dopo che una contribuente, ricevuta una comunicazione di presa in carico da parte dell’agente della riscossione, lamentava di non avere mai ricevuto né l’avviso di accertamento esecutivo, né i prodromici inviti a comparire, quindi eccepiva la nullità dell’atto
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41