Rettifica della detrazione nel forfetario anche con deduzione delle rimanenze
La rettifica va comunque operata sui beni o servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati all’atto dell’accesso al regime agevolato
All’atto dell’accesso al regime forfetario, così come in caso di transito, anche per opzione, al regime IVA ordinario, è obbligatorio operare la rettifica della detrazione IVA di cui all’art. 19-bis2 del DPR 633/72 (art. 1 comma 61 della L. 190/2014).
Nel caso di passaggio dal regime ordinario IVA al regime forfetario è effettuata una rettifica “a sfavore” della detrazione dell’imposta assolta a monte, già operata secondo le regole ordinarie. La rettifica va operata nella dichiarazione IVA dell’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie; quindi, ipotizzando l’accesso al regime forfetario dal 2018, il riferimento è alla dichiarazione IVA 2018 relativa al 2017 (rigo VF70).
Il versamento dell’eventuale importo a debito va operato in un’unica
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