Finanziamenti soci infruttiferi come sopravvenienze attive se non provati
L’orientamento della Cassazione è della ripresa a tassazione in assenza di documentazione
Non è sufficiente, ai fini del riconoscimento della posta di bilancio “soci c/finanziamento infruttifero”, la sua mera appostazione contabile, in quanto deve essere fornita la prova “della effettiva sussistenza della passività contabilizzata”.
Lo afferma la Cassazione che, con la sentenza n. 25578/2017, ha respinto il ricorso del contribuente avverso la decisione della C.T. Reg. Quest’ultima aveva confermato la decisione dei giudici di prime cure, sancendo il recupero a tassazione – quale sopravvenienza attiva – dell’importo corrispondente a tale voce di bilancio, che le Entrate avevano contestato alla società contribuente, insieme ad altri rilievi, con un avviso di accertamento relativo all’anno 2003, non essendo stata in alcun modo documentata la sua
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