Lavoratori incaricati della prevenzione incendi da indicare in numero congruo
L’INL delinea il corretto svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di primo soccorso prevenzione incendi e di evacuazione
Il datore di lavoro che, previa adeguata formazione, svolge direttamente attività di primo soccorso prevenzione incendi e di evacuazione, ai sensi dell’art. 34 del DLgs. 81/2008, non opera, comunque, in totale autonomia nello svolgimento di tali compiti, ma si avvale dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure anzidette, che vanno designati in numero adeguato e sufficiente nel rispetto di quanto previsto nell’art. 43, comma 2 dello stesso decreto legislativo.
È quanto emerge dalla lettura della circolare n. 1 dell’11 gennaio 2018, con la quale l’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito al proprio personale ispettivo e agli addetti ai lavori indicazioni operative sulla corretta applicazione della disposizione di cui all’art. 34, comma 1 del DLgs.
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