Rinvio dei costi di transazione nella ristrutturazione del debito con prudenza
I costi di transazione sono spesati nell’esercizio se la conclusione dell’accordo è incerta
Il nuovo § 73C del documento OIC 19 stabilisce che, per le società che non applicano il metodo del costo ammortizzato (come i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata), “i costi di transazione sono imputati a conto economico nell’esercizio in cui viene ricevuto il beneficio derivante dalla variazione dei termini contrattuali”.
La modifica è stata motivata dall’OIC dall’esigenza di eliminare la preesistente asimmetria nel trattamento contabile dei costi di transazione di un’operazione di ristrutturazione del debito, tra società che adottano il metodo del costo ammortizzato e società che non lo adottano.
La modifica apportata all’OIC 19 a seguito degli emendamenti recentemente approvati richiede alcuni approfondimenti nel caso in cui i costi ...
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