Servizi di consulenza finanziaria indipendenti imponibili IVA
L’Agenzia si allinea alla posizione comunitaria: si ha esenzione solo se la consulenza è prestata nell’ambito di una negoziazione di titoli finanziari
Con la risposta all’interpello n. 954-914/2017, l’Agenzia delle Entrate, in linea con la giurisprudenza e con la prassi comunitaria, ha fornito precise linee guida al fine di inquadrare il trattamento IVA dei servizi di consulenza finanziaria.
La fattispecie esaminata riguarda il caso di una società autorizzata a svolgere, tra gli altri, il servizio di consulenza in materia di investimenti in una posizione di assoluta indipendenza rispetto ai titolari degli strumenti finanziari (es. banche, gestori, ecc.). Tale servizio consiste in consulenze generiche e non personalizzate, quali la valutazione del rischio di portafoglio, l’asset allocation per area geografica o settore di attività, con formulazione di piani pluriennali di investimento definendo “strategie di allocazione
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