Sostitutiva mutui applicabile a tutte le cessioni di credito
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la nuova norma non fa riferimento a particolari requisiti in capo al cessionario
Beneficia dell’effetto sostitutivo previsto dall’art. 15 del DPR 601/73 anche l’atto, a titolo oneroso, di cessione del credito, derivante da un finanziamento soggetto ad imposta sostitutiva sui mutui, e di trasferimento della relativa garanzia ipotecaria, operato a favore di un soggetto diverso da una banca o da un istituto di credito.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 17, pubblicata ieri.
Va premesso che, a norma dell’art. 15 del DPR 601/73, in presenza di opzione per l’imposizione sostitutiva, i finanziamenti, stipulati in Italia da banche e istituti di credito, aventi durata superiore a 18 mesi, scontano, in luogo delle ordinarie imposte d’atto (imposta di registro, imposta di bollo, imposte ipotecaria e catastale e tasse
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