ACCEDI
Martedì, 17 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

IMPRESA

Per la vecchia indebita compensazione resta il tetto dei 50.000 euro

Impossibile l’equiparazione con la soglia di 150.000 euro della dichiarazione infedele

/ Maurizio MEOLI

Giovedì, 22 febbraio 2018

x
STAMPA

download PDF download PDF

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-quater del DLgs. 74/2000 (indebita compensazione), nel testo anteriore alle modifiche operate dal DLgs. 158/2015, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dall’ordinanza 11 novembre 2016 del Tribunale di Busto Arsizio, con riguardo ad un caso in cui l’imputato aveva utilizzato in compensazione crediti inesistenti per circa 125.000 euro. Ad affermarlo è la sentenza n. 35 della Corte Costituzionale, depositata ieri.

La versione originaria della fattispecie censurata dal Tribunale di Busto Arsizio prevedeva, per l’utilizzo in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/1997 di crediti non spettanti o inesistenti, attraverso la tecnica del rinvio, la pena della reclusione da sei mesi a

...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU