Per la vecchia indebita compensazione resta il tetto dei 50.000 euro
Impossibile l’equiparazione con la soglia di 150.000 euro della dichiarazione infedele
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-quater del DLgs. 74/2000 (indebita compensazione), nel testo anteriore alle modifiche operate dal DLgs. 158/2015, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dall’ordinanza 11 novembre 2016 del Tribunale di Busto Arsizio, con riguardo ad un caso in cui l’imputato aveva utilizzato in compensazione crediti inesistenti per circa 125.000 euro. Ad affermarlo è la sentenza n. 35 della Corte Costituzionale, depositata ieri.
La versione originaria della fattispecie censurata dal Tribunale di Busto Arsizio prevedeva, per l’utilizzo in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/1997 di crediti non spettanti o inesistenti, attraverso la tecnica del rinvio, la pena della reclusione da sei mesi a
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41