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NOTIZIE IN BREVE

Dall’INPS precisazioni sull’APE sociale e sulle attività gravose

/ REDAZIONE

Giovedì, 12 aprile 2018

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Con il messaggio n. 1587/2018, l’INPS ha fornito alcune precisazioni sull’APE sociale.

Prima di tutto, l’Istituto previdenziale ricorda che l’allegato 2 della circolare n. 34/2018, contenente le istruzioni  sull’indennità ex art. 1, commi da 179 a 186 della L. 232/2016 e DPCM 88/2017, con particolare riguardo alle modifiche introdotte dall’art. 1 commi 162-165 e 167 della L. 205/2017, riporta le nuove attività gravose indicate nell’allegato B della legge di bilancio 2018 (si veda “Dettati i termini per le domande per APE sociale e pensionamento anticipato di lavoratori precoci” del 24 febbraio).

Il decreto del Ministero del Lavoro 5 febbraio 2018 ha ulteriormente specificato nell’allegato A le professioni riportate nel precedente allegato B.
A integrazione degli allegati contenuti nella circolare n. 34/2018, al messaggio si allega quindi l’allegato A del DM 5 febbraio 2018.

L’INPS segnala infine che, nella circ. n. 34/2018, la frase “Pertanto, per poter presentare la domanda di verifica delle condizioni, il soggetto deve aver terminato di godere integralmente della prestazione di disoccupazione da almeno tre mesi, nell’arco dei quali deve aver mantenuto lo status di disoccupato in base alle regole previste dalla normativa vigente (si richiamano in proposito i chiarimenti forniti al punto 1 del messaggio n. 2884 del 11.07.2017)” è stata sostituita con: “Pertanto, per poter conseguire l’ape sociale, il soggetto deve aver terminato di godere integralmente della prestazione di disoccupazione da almeno tre mesi, nell’arco dei quali deve aver mantenuto lo status di disoccupato in base alle regole previste dalla normativa vigente”.

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