I termini per la detrazione IVA «ripartono» dalla rettifica
In caso di accertamento il dies a quo è correlato all’emissione della nota di debito
Il diritto alla detrazione della maggior IVA richiesta dal cedente o prestatore in ragione di eventuali accertamenti subiti, decorre dalla data di emissione dei documenti di rettifica e non da quella in cui sono state emesse le fatture originarie. Il principio, già sostanzialmente presente nel nostro ordinamento in forza di quanto disposto dall’art. 60 del DPR 633/72, è stato affermato dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza depositata ieri, relativa alla causa C-8/17, Biosafe vs Flexipiso.
I giudici dell’Ue, nelle motivazioni della pronuncia, ricordano che sebbene, ai sensi dell’art. 167 della direttiva 2006/112/CE, il diritto alla detrazione sorga quando l’imposta diviene esigibile, “il suo esercizio è possibile, ai sensi dell’art. 178 della direttiva ...
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