La strumentalità del veicolo blocca il fermo delle auto
Si tratta di un istituto da adottare con cautela, incidendo su diritti costituzionalmente garantiti
Una delle misure che Agenzia delle Entrate-Riscossione può adottare per “stimolare” il debitore ad adempiere è il fermo dei beni mobili registrati, denominato anche “ganascia fiscale”.
L’utilizzo del veicolo sottoposto a fermo dà luogo alla sanzione dell’art. 214 comma 8 del DLgs. 285/92, da 777 a 3.114 euro.
La lesività di tale strumento non dovrebbe essere sottovalutata, siccome incide direttamente su diritti costituzionalmente garantiti, infatti può ledere non solo il diritto al lavoro, il diritto alle ferie, ma anche il diritto a una relazione interpersonale. Ecco perché recente giurisprudenza si è spinta ad affermare che, nonostante non sia scritto espressamente nella legge, è imprescindibile che sussista una proporzione tra credito tutelato e misura cautelare
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