La delega su conto intestato a terzi legittima l’accertamento bancario
L’esistenza di una delega determina un’inversione dell’onere probatorio a carico del contribuente con potere di firma
Con l’ordinanza n. 9845/2018, in materia di accertamento bancario, la Cassazione ribadisce che in caso di formale delega a operare su conto corrente intestato a terzi, spetta al contribuente dimostrare che le movimentazioni contestate non sono riconducibili a entrate proprie e non dichiarate.
La questione non concerne unicamente la presunzione legale applicabile all’imprenditore, ma gli accertamenti bancari in generale ex art. 32 del DPR 600/73, poiché viene in rilievo la prova della titolarità delle movimentazioni e non la dimostrazione che le somme contestate provengono da redditi evasi. L’autorizzazione a operare su conto corrente intestato a terzi non costituisce comunque prova assoluta di fittizietà del rapporto bancario o di interposizione: il contribuente è sempre ammesso
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