Nella relazione di revisione da valutare i richiami d’informativa
Si tratta di riferimenti a elementi già descritti che il professionista vuole portare all’attenzione degli utilizzatori del bilancio
Secondo l’ISA Italia 706, il revisore, qualora lo ritenga opportuno, può decidere di evidenziare nella sua relazione uno o più richiami a elementi dell’informativa di bilancio, eventualmente rinviando a quanto già descritto dagli amministratori, che meritino di essere portati all’attenzione degli utilizzatori del bilancio stesso.
Il richiamato principio di revisione precisa che il paragrafo d’enfasi non può essere utilizzato dal revisore per:
- esporre proprie considerazioni e commenti;
- segnalare rilievi;
- integrare aspetti dell’informativa ritenuti carenti.
Diverso è, ovviamente, il caso in cui il revisore ravvisi significative carenze informative del bilancio che possono condurre alla formulazione di un giudizio con rilievi o, nei casi più gravi, di un giudizio
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41