Ammortamenti con decadenza anticipata al primo esercizio di deduzione
Il principio enunciato dalla Cassazione è estendibile a perdite e detrazioni d’imposta
Con la sentenza n. 9993, depositata ieri, la Corte di Cassazione ha affermato un principio molto importante sull’annoso tema relativo al nesso tra decadenza dei termini di accertamento e contestazione delle quote di ammortamento dedotte.
Sintetizzando, viene stabilito che “in ipotesi di costi che danno luogo a diritto di deduzione frazionata e di quote di ammortamento, la decadenza in danno dell’Agenzia deve ritenersi necessariamente maturare con il decorso del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione relativa ai periodi fiscali in cui i costi sono stati concretamente sostenuti e l’ammortamento è stato iscritto a bilancio”. Altrimenti si infrange lo stesso dictum della Corte Cost. 280/05 in quanto è alle anzidette
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