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La Cassazione conferma la non compromettibilità in arbitri delle questioni relative ai bilanci

/ REDAZIONE

Mercoledì, 23 maggio 2018

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La pronuncia della Cassazione n. 12583/2018 ha ribadito il “costante orientamento” dei giudici di legittimità secondo il quale non è compromettibile in arbitri la controversia relativa alla validità della delibera di impugnazione del bilancio (cfr. Cass. nn. 20674/2016 e 13031/2014).

Infatti, le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio sono inderogabili, in quanto la loro violazione determina una reazione dell’ordinamento a prescindere dalla condotta delle parti e rende illecita, e quindi nulla, la delibera di approvazione. Tali norme non solo sono imperative, ma contengono principi dettati a tutela, oltre che dell’interesse dei singoli soci a essere informati dell’andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell’affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l’effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente.

Ne consegue che, non essendo venuta meno l’indisponibilità dei diritti protetti dalle suddette disposizioni a seguito della riforma del diritto societario – che agli artt. 2434-bis e 2379 c.c. ha previsto termini di decadenza per l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio e, in via generale, per l’impugnazione delle delibere nulle – non è compromettibile in arbitri la controversia relativa alla validità della delibera di impugnazione del bilancio.

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