La disdetta tardiva della locazione vale per il termine successivo
Per neutralizzare la disdetta del contratto serve una revoca espressa e una univoca e chiara manifestazione di volontà del locatore
La sentenza della Corte di Cassazione n. 12607 depositata ieri offre lo spunto per una analisi della validità delle disdette relative ai contratti di locazione di immobili.
L’art. 27 della L. 27 luglio 1978 n. 392 stabilisce, per i contratti di locazione di immobili urbani adibiti a uso diverso da quello abitativo, un periodo di durata minima di anni sei, salvo determinate eccezioni. Il successivo art. 28 prevede, alla scadenza contrattuale, il rinnovo tacito di sei anni in sei anni (oppure nove anni in caso di immobili adibiti ad attività alberghiere o teatrali) salvo che venga comunicata, mediante lettera raccomandata, formale disdetta almeno 12 (oppure 18) mesi prima della scadenza.
La disdetta allo scadere dei primi sei anni può essere comunicata dal locatore solamente in presenza ...
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