IMU da versare per le abitazioni principali «di lusso»
Prima rata entro il 18 giugno; l’aliquota è dello 0,4%, modificabile dai Comuni sino a 0,2 punti percentuali, con applicazione della detrazione di 200 euro
A decorrere dal 2014, l’IMU non è dovuta per le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad eccezione delle unità immobiliari e le relative pertinenze censite nelle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
Analogamente all’IMU, anche per la TASI, a partire dal 1° gennaio 2016 sono escluse da imposizione le abitazioni principali e le relative pertinenze accatastate nelle categorie diverse da quelle c.d. “di lusso”.
Si ricorda che per qualificare un immobile come abitazione principale ai fini dell’IMU, è necessario che il suo possessore e il suo nucleo familiare, allo stesso tempo:
- vi dimorino abitualmente;
- vi abbiano la propria residenza anagrafica.
Quindi, per ...
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