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La manifesta insussistenza del giustificato motivo per il licenziamento obbliga alla reintegrazione

/ REDAZIONE

Martedì, 26 giugno 2018

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Con la sentenza n. 16702 pubblicata ieri, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito ai criteri per valutare la sussistenza delle condizioni economiche sfavorevoli di una società poste alla base di un licenziamento e al conseguente regime sanzionatorio applicabile.

A tal proposito, preliminarmente, la Corte ribadisce che, sebbene l’andamento economico negativo di una società non costituisca un presupposto fattuale che deve essere necessariamente accertato da parte del giudice (è infatti sufficiente che le ragioni inerenti all’attività e all’organizzazione del lavoro determinino un’effettiva necessità di soppressione di una individuata posizione lavorativa), se il licenziamento si basa sull’esigenza di far fronte a situazioni economiche sfavorevoli o spese di carattere straordinario e il giudice accerta che le ragioni indicate non sussistono, il recesso risulta ingiustificato.

Nel caso di specie, l’azienda ricorrente aveva licenziato un proprio dipendente per giustificato motivo oggettivo sulla base della situazione economica sfavorevole che imponeva una riorganizzazione del personale e la soppressione di alcune figure professionali. La Corte d’Appello, però, accertata l’assenza di prove circa la condizione economica negativa della società, aveva dichiarato manifestamente insussistente la ragione posta alla base del licenziamento, con la conseguente condanna alla reintegrazione del dipendente sul posto di lavoro nonché al risarcimento del danno. Tale pronuncia dei giudici di merito è stata però ritenuta errata nella parte in cui si equipara la mera carenza di prove in merito al motivo alla base del licenziamento con la sua manifesta insussistenza.

In verità, precisa la Cassazione, la dichiarazione della manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento di cui all’art. 18, comma 7 della L. 300/70 concerne entrambi i presupposti di legittimità del recesso per giustificato motivo oggettivo e cioè le ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di esso da una parte, e l’impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore dall’altra. La dichiarazione della manifesta insussistenza presuppone quindi una chiara, evidente e facilmente verificabile assenza dei presupposti citati.

Tali precisazioni sono necessarie per la scelta del regime sanzionatorio, poiché in caso di manifesta insussistenza si applica la tutela reintegratoria, come previsto dal citato art. 18, comma 7 dello Statuto dei lavoratori, mentre, nel caso in cui venga a mancare la sola prova della fondatezza della motivazione posta alla base del licenziamento, si applica la mera tutela risarcitoria.

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