Sostitutiva mutui applicabile anche sull’accollo non bancario
La sostitutiva trova applicazione a tutti gli atti «inerenti» a operazioni che abbiano applicato l’imposta
La Commissione tributaria provinciale di Torino, con la sentenza n. 201/7/18 (depositata in data 8 marzo 2018), ha affermato che l’atto di accollo, connesso con un finanziamento a medio-lungo periodo “agevolato” (in quanto tassato con l’imposta sostitutiva sui mutui), può applicare l’imposizione sostitutiva, senza scontare le imposte di registro e di bollo.
La fattispecie sulla quale i giudici torinesi sono stati chiamati a decidere verteva sulle modalità di tassazione di un accollo pattuito tra due soggetti privati, mediante il quale uno di essi (accollante) si era assunto un debito dell’altro (accollato), derivante da un contratto di mutuo a lungo periodo stipulato con una banca (soggetto accollatario), senza che ciò comportasse la liberazione del debitore ...
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