Valida la notifica PEC anche se il destinatario non riceve il messaggio
La Cassazione si è pronunciata con riferimento alla notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del relativo decreto di convocazione
È particolarmente interessante l’ordinanza 21 giugno 2018 n. 16365, con cui la Cassazione ha assunto un’importante decisione in merito all’utilizzo della PEC per le notificazioni, nel caso specifico relativo a procedure fallimentari, ma le cui conclusioni paiono estendibili anche alle notificazioni tramite PEC nel processo tributario e alle notifiche via PEC delle cartelle di pagamento, così come, più in generale, a tutte le notificazioni degli atti per i quali la legge ne prevede tale modalità.
Per inquadrare la fattispecie, occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 15 comma 3 della L. fall., il ricorso per la dichiarazione di fallimento e il relativo decreto di convocazione devono essere notificati, a cura della cancelleria del Tribunale, alla PEC del debitore ...
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