Rivalutazione delle partecipazioni parziale con insufficiente versamento
L’omesso versamento dell’imposta sostitutiva o della prima rata non è ravvedibile
Lo scorso 2 luglio (il 30 giugno cadeva di sabato) è scaduto il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva pari all’8% del valore periziato, al fine di avvalersi della rivalutazione delle partecipazioni non quotate (qualificate e non), possedute alla data del 1° gennaio 2018, come previsto dalla legge di bilancio 2018 (art. 1 comma 997-998 della L. 27 dicembre 2017 n. 205, il quale ha prorogato la disciplina originariamente prevista dall’art. 5 della L. 448/2001).
Nell’ipotesi di versamento rateale, entro la suddetta data, doveva essere versata la prima rata, mentre le rate successive dovranno essere versate rispettivamente il 30 giugno 2019 e il 30 giugno 2020, maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30 giugno 2018.
Si ricorda che entro il termine
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