Il contributo unificato raddoppia solo in Cassazione
Rimane però la disparità con l’Agenzia delle Entrate, che prenota a debito e non subisce il raddoppio
Nel corso di un processo tributario non può essere disposto il raddoppio del contributo unificato in primo e secondo grado, ipotesi che può verificarsi, tuttavia, all’esito del giudizio di Cassazione.
È questo quanto stabilito dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 20018 depositata il 27 luglio 2018.
In base all’art. 13 comma 1-quater del DPR 115/2002 (T.U. sulle spese di giustizia), “quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti
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