Sconto bancario e crisi della controllata non salvano dall’omessa IVA
Impossibile, inoltre, il ricorso a cause di giustificazione non codificate
La Cassazione, nelle sentenze nn. 38593, 38594 e 38595/2018, enuclea, alla luce di vari precedenti, le caratteristiche dell’elemento soggettivo della fattispecie di omesso versamento IVA (art. 10-ter del DLgs. 74/2000) in presenza di situazioni di “crisi di liquidità”, fornendo, al contempo, interessanti precisazioni.
A riguardo si ricorda, innanzitutto, che il margine di scelta esclude sempre la forza maggiore perché non esclude la suitas della condotta. La mancanza di provvista necessaria all’adempimento dell’obbligazione tributaria penalmente rilevante non può pertanto essere addotta a sostegno della forza maggiore quando sia comunque il frutto di una scelta/politica imprenditoriale volta a fronteggiare una crisi di liquidità. Non si può invocare la forza maggiore
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