Giudizio di rinvio restitutorio senza preclusioni processuali
Non dovrebbero esserci problemi alla produzione di documenti, così come di nuove memorie
Spesso, quando si pensa al giudizio di rinvio, si ha in mente un processo rigorosamente circoscritto al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, nella sentenza di cassazione con rinvio.
Quanto esposto, in diversi casi, è senz’altro corretto, ma così non è nel rinvio c.d. restitutorio oppure improprio, ove la cassazione con rinvio, in Provinciale, o, in ipotesi più rare, in Regionale, è dovuta a gravi violazioni della legge processuale.
Il processo deve, a causa di detta violazione, ricominciare da capo.
L’ipotesi classica è la violazione del litisconsorzio necessario sostanziale, che causa, ex art. 59 comma 1 lett. c) del DLgs. 546/92, la rimessione del processo in primo grado, ma si può trattare anche di violazione del litisconsorzio processuale in appello (ove la ...
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