Rinunce del lavoratore impugnabili anche se siglate a giudizio in corso
La tutela dell’art. 2113 c.c. non viene meno in caso di sentenza di merito favorevole al lavoratore soggetta a impugnazione
Con la pronuncia n. 21617, depositata ieri, la Cassazione ribadisce il proprio consolidato orientamento sulla portata dell’art. 2113 c.c.
Si ricorda al riguardo come l’art. 2113 c.c. impone dei limiti alla facoltà di disposizione di taluni diritti del lavoratore, quale parte debole del rapporto di lavoro. Invero, ai sensi di tale articolo, le rinunce e transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi non sono valide. Tale disposizione prevede, quindi, la possibilità per il lavoratore di impugnare le rinunce e le transazioni entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.
Non sono, invece, soggette
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