Servizi continuativi con IVA al momento del pagamento
Il principio, affermato dalla Cassazione, è estensibile alle locazioni non pagate
La Cassazione, con l’ordinanza n. 21870 depositata ieri, ha riaffermato l’applicazione generalizzata del principio che, per le prestazioni di servizi, collega l’esigibilità dell’IVA al momento del pagamento del corrispettivo.
Anche le prestazioni di carattere periodico o continuativo, come le locazioni, soggiaciono a detta regola generale, tale per cui è irrilevante quando la prestazione è materialmente eseguita se non è ancora stato percepito il relativo corrispettivo (salvo emissione anticipata della fattura).
Pertanto, riprendendo le parole dei giudici di legittimità, per le prestazioni di servizi sussiste, ai fini dell’IVA, “una presunzione assoluta di corrispondenza tra la data della percezione del corrispettivo e la data di esecuzione della prestazione
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