Transazione fiscale più onerosa con la ristrutturazione dei debiti
L’attestazione deve riguardare anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alle alternative concretamente praticabili
L’art. 182-ter, comma 1 del RD 267/1942 riconosce all’imprenditore fallibile in stato di crisi, in presenza di specifiche condizioni, la facoltà di proporre – mediante il piano di concordato preventivo – il pagamento parziale, o anche dilazionato, delle passività tributarie e previdenziali.
Il successivo comma 5 dispone che il debitore può effettuare la proposta di transazione fiscale di cui al comma 1 anche nell’ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis L. fall.), mediante il deposito della stessa presso i competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate e dell’agente della riscossione, unitamente alla documentazione di cui all’art. 161 L.fall., alla relazione del professionista attestatore
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