Detrazione IVA ammessa per l’acquisto dell’abitazione trasformata in albergo
Ai fini del requisito dell’inerenza occorre considerare le iniziative intraprese dal cessionario
Nella sentenza n. 23994 del 3 ottobre 2018, la Corte di Cassazione ha sancito che non si applica l’indetraibilità oggettiva per l’IVA assolta sull’acquisto di un immobile a destinazione abitativa, qualora sia poi trasformato dall’acquirente in una struttura alberghiera a seguito dei lavori di ristrutturazione eseguiti. Il mancato esercizio dell’attività ricettiva da parte del cessionario, al momento dell’acquisto, non esclude di per sé la sussistenza del requisito dell’inerenza.
Con riguardo all’inerenza dell’operazione all’esercizio dell’impresa, è stato richiamato il principio consolidato secondo il quale soddisfa il predetto requisito “anche l’acquisto di beni e servizi destinati alla costituzione delle condizioni
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