Diritto di abitazione del convivente superstite fuori dalla dichiarazione di successione
L’Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema con una nuova risposta a interpello
Il diritto di abitazione spettante, a norma dell’art. 1 comma 42 della L. 76/2016, al convivente di fatto del defunto, non deve essere indicato nella dichiarazione di successione, in quanto si tratta di un diritto personale di godimento attribuito ad un soggetto che non è erede o legatario. Questa è la conclusione cui perviene l’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 37 pubblicata ieri.
Si ricorda che, nell’ambito della L. 76/2016, che ha disciplinato le convivenze e le unioni civili, è stato previsto, dall’art. 1 comma 42 che: “In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni
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