Il sequestro per equivalente ha sempre natura residuale
Il risparmio sui conti correnti coincide con il profitto dell’indebita compensazione
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente è residuale rispetto a quello che interessa direttamente il profitto del reato.
L’art. 12-bis del DLgs. 74/2000 – e, prima ancora, l’art. 1 comma 143 della L. 244/2007, nonché l’art. 322-ter c.p. – configura la confisca di valore come sussidiaria rispetto alla confisca diretta o in forma specifica, che invece colpisce il prezzo o il profitto del reato. Quest’ultimo è costituito da qualsivoglia vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata (c.d. nesso di pertinenzialità) dalla commissione dell’illecito e può, dunque, essere individuato anche nei beni acquisiti con l’impiego dell’immediato profitto del reato (c.d. surrogati) ovvero può consistere, come spesso accade nei reati
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41