Anche nei contenziosi pendenti la società estinta sopravvive per cinque anni
La cancellazione dal Registro delle imprese non è causa di interruzione del processo
La cancellazione delle società dal Registro Imprese dopo l’approvazione del bilancio finale di liquidazione ha come conseguenza l’estinzione della società stessa (art. 2495 c.c.). A seguito dell’estinzione, eventuali pretese impositive dovranno essere rivolte nei confronti dei soci solo se, ex art. 2495 c.c., essi hanno riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione, oppure nei confronti di soci, amministratori e liquidatori in presenza dei requisiti previsti dall’art. 36 del DPR 602/73.
Tuttavia, con l’art. 28 comma 4 del DLgs. 175/2014, il legislatore ha previsto che, limitatamente alla validità ed all’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione ...
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