Fatture di fine anno con detrazione IVA «rallentata»
La possibilità di avvalersi della prima liquidazione utile non si applica per le fatture relative a operazioni dell’anno precedente
L’art. 14 del DL 119/2018 ha previsto la possibilità di computare in detrazione l’IVA a credito risultante dalle fatture riferite a operazioni per le quali l’imposta è divenuta esigibile nella liquidazione del suddetto mese, purché dette fatture siano ricevute (e registrate) nei primi 15 giorni del mese successivo (si veda “Cambiano i tempi di emissione e annotazione delle fatture” del 30 ottobre 2018).
Il menzionato art. 14 del DL 119/2018 contempla, però, una rilevante eccezione, escludendo “i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.
Appare subito evidente che non potrà essere esercitato il diritto alla detrazione nella liquidazione relativa al mese di dicembre 2018 (entro il 16 gennaio 2019) per le fatture
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