Credito da finanziamento dell’accordo di ristrutturazione prededucibile
Nessuna valutazione deve essere compiuta dal giudice di merito, in quanto la prededucibilità è disposta dalla legge
Con sentenza n. 29734, depositata ieri, la Cassazione, rimarcando un principio recentemente avanzato dalla giurisprudenza di legittimità, ha stabilito che la natura prededucibile dei crediti derivanti da finanziamenti compiuti in esecuzione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, è stabilita direttamente dalla legge ex artt. 182-bis comma 1 e 111 comma 2 prima parte del RD 267/42.
Per questi crediti, quindi, non è necessaria una preventiva valutazione da parte del giudice in ordine alla loro rispondenza ai criteri di occasionalità e/o funzionalità.
Nel caso di specie, in ragione di un piano di riorganizzazione societaria, veniva sottoscritto dalla società in crisi insieme ad alcuni istituti di credito un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis del RD 267/42. L’accordo ...
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