Legittimazione concorrente dell’ente creditore nell’opposizione al passivo
La Suprema Corte ammette il ricorso cumulativo contro i decreti del giudice delegato
Con sentenza n. 30880, depositata ieri, la Cassazione stabilisce che, in tema di accertamento del passivo fallimentare, il potere rappresentativo dell’agente della riscossione e l’onere sullo stesso gravante di chiamare in causa l’ente creditore interessato alla lite non esclude la concorrente legittimazione di quest’ultimo a proporre opposizione allo stato passivo.
L’ente creditore, infatti, conserva la titolarità del credito azionato e potrà, dunque, proporre opposizione allo stato passivo, ex art. 98 del RD 267/42, anche se l’agente della riscossione ha presentato la domanda ex art. 93 del RD 267/42.
La controversia impatta, anzitutto, sulla necessità (o meno) di configurare in sede di opposizione allo stato passivo un litisconsorzio necessario tra il concessionario
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