Deducibili dall’accomandante i contributi INPS oggetto di rivalsa
Il socio accomandante può dedurli nella misura in cui sia stata esercitata la rivalsa ad opera del titolare dell’impresa
Il socio accomandante può dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi INPS versati dall’accomandatario, qualora da quest’ultimo sia stata esercitata la rivalsa nei suoi confronti e ciò sia dimostrabile, in assenza di una specifica prescrizione normativa di forma, anche soltanto con una dichiarazione sottoscritta dall’accomandatario.
È questa l’importante decisione assunta dalla C.T. Reg. di Milano, con la sentenza n. 4361/2018.
Occorre ricordare brevemente che, ai sensi dell’art. 10 comma 1 lett. e) del TUIR, sono deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge.
Per quel che qui rileva, l’art. 2 comma 3 della L. 233/90 stabilisce che il titolare dell’impresa artigiana
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