Nelle fusioni giudizio di operatività slegato dall’esistenza del triennio di riferimento
Non tutti gli incrementi patrimoniali del biennio precedente riducono poi il limite quantitativo
Il mantenimento del diritto al riporto delle perdite fiscali, delle eccedenze di interessi passivi e delle eccedenze ACE maturate in capo a una qualunque delle società interessate da una fusione dipendono dal superamento di un duplice test di legge.
In particolare, con massimo beneficio di sintesi, la società loro titolare deve dimostrarsi operativa sulla base di una verifica di portata come minimo triennale, avente ad oggetto i ricavi della gestione caratteristica e le spese per prestazioni di lavoro subordinato, con relativi contributi. In via ulteriore, la medesima società deve risultare titolare di un patrimonio netto, quale risulta dall’ultimo suo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale richiesta dal codice civile, di ammontare almeno pari alla somma delle posizioni
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