Il CCNL per la distribuzione moderna organizzata disciplina le malattie brevi
Quota di integrazione a carico dell’azienda per i primi tre giorni di malattia corrisposta nella misura del 100% per i primi due eventi
Il 19 dicembre 2018 è stato siglato il primo CCNL per i lavoratori dipendenti dalle aziende della distribuzione moderna organizzata (DMO).
Si segnala che, tra le principali novità relative agli aspetti normativi del contratto, in materia di mansioni è stato previsto il passaggio del lavoratore al livello superiore dopo un periodo continuativo di svolgimento delle mansioni di tre mesi (liv. 6 e 5); quattro mesi (liv. 4 e 3); cinque mesi (liv. 2); sei mesi (liv. 1).
Entro 90 giorni dalla sottoscrizione del CCNL sarà costituito un ente bilaterale di settore finanziato con contributi a carico di aziende (0,10%) e lavoratori (0,05%) calcolati su paga base e contingenza. In caso di omesso versamento, al lavoratore spetterà un elemento distinto della retribuzione (EDR) per 14 mensilità pari allo 0,30%
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41