Dal 1° febbraio il commercialista informa il collega del subentro via PEC se non l’ha fatto il cliente
Il CNDCEC ha aggiornato il Codice deontologico della professione modificando l’art. 16, comma 2, lettera a) sul subentro dell’iscritto a un collega in un incarico professionale. La modifica è stata resa nota con l’informativa n. 10/2019 pubblicata ieri.
L’iscritto, dunque, è tenuto a informare il collega della avvenuta sostituzione – qualora il cliente non abbia provveduto – via PEC. La nuova modalità dovrà essere utilizzata dal prossimo 1° febbraio. Fino a tale data potranno essere utilizzate le altre modalità, come il telefono, l’e-mail, la raccomandata ecc.
Sempre in tema di posta elettronica certificata, ieri è stato pubblicato anche il P.O. n. 195/2018, in risposta a un quesito richiesto dall’Ordine di Venezia nel quale si chiedeva se fosse possibile comunicare al registro INI-PEC il medesimo indirizzo generico per due professionisti appartenenti allo stesso studio associato.
La risposta del CNDCEC richiama la nota n. 17942/2014 del MISE, la quale ribadiva la necessità di utilizzare indirizzi PEC distinti e univocamente collegati a un unico nominativo, superando così le primissime indicazioni operative che ammettevano questa possibilità (cfr. circ. MISE n. 77684/2014; si veda “Unica PEC per ogni impresa” del 13 maggio 2014).
Nel P.O. n. 195/2018 si sottolinea che la ratio dell’orientamento è coerente con l’intento del legislatore di imporre ai destinatari il possesso di un indirizzo PEC pubblico, che rivesta carattere di ufficialità e che rappresenti il canale privilegiato per i rapporti con la P.A. e con gli altri soggetti economici. Per questo, il CNDCEC non ritiene che il medesimo indirizzo PEC possa essere utilizzato da due diversi professionisti ai fini della comunicazione al registro INI-PEC.