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Dal 1° febbraio il commercialista informa il collega del subentro via PEC se non l’ha fatto il cliente

/ REDAZIONE

Mercoledì, 30 gennaio 2019

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Il CNDCEC ha aggiornato il Codice deontologico della professione modificando l’art. 16, comma 2, lettera a) sul subentro dell’iscritto a un collega in un incarico professionale. La modifica è stata resa nota con l’informativa n. 10/2019 pubblicata ieri.

L’iscritto, dunque, è tenuto a informare il collega della avvenuta sostituzione – qualora il cliente non abbia provveduto – via PEC. La nuova modalità dovrà essere utilizzata dal prossimo 1° febbraio. Fino a tale data potranno essere utilizzate le altre modalità, come il telefono, l’e-mail, la raccomandata ecc.

Sempre in tema di posta elettronica certificata, ieri è stato pubblicato anche il P.O. n. 195/2018, in risposta a un quesito richiesto dall’Ordine di Venezia nel quale si chiedeva se fosse possibile comunicare al registro INI-PEC il medesimo indirizzo generico per due professionisti appartenenti allo stesso studio associato.

La risposta del CNDCEC richiama la nota n. 17942/2014 del MISE, la quale ribadiva la necessità di utilizzare indirizzi PEC distinti e univocamente collegati a un unico nominativo, superando così le primissime indicazioni operative che ammettevano questa possibilità (cfr. circ. MISE n. 77684/2014; si veda “Unica PEC per ogni impresa” del 13 maggio 2014).

Nel P.O. n. 195/2018 si sottolinea che la ratio dell’orientamento è coerente con l’intento del legislatore di imporre ai destinatari il possesso di un indirizzo PEC pubblico, che rivesta carattere di ufficialità e che rappresenti il canale privilegiato per i rapporti con la P.A. e con gli altri soggetti economici. Per questo, il CNDCEC non ritiene che il medesimo indirizzo PEC possa essere utilizzato da due diversi professionisti ai fini della comunicazione al registro INI-PEC.

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