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Domenica, 1 giugno 2025

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Aliquota IVA ordinaria per le cessioni di miscanto

/ REDAZIONE

Mercoledì, 30 gennaio 2019

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Con la risposta a interpello n. 15 di ieri, 29 gennaio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha precisato quale aliquota IVA applicare alle cessioni di miscanto in genere (es. greggio, anche trinciato, macinato, pressato o agglomerato in forma di pellets), il quale rappresenta un prodotto erbaceo agricolo.

In base al parere tecnico fornito dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, il miscanto non rientra nella voce doganale della paglia, come sostenuto dalla società interpellante. Tale bene deve essere classificato, invece, nell’ambito del capitolo 14 della Nomenclatura Combinata (“Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove”) e, in particolare, nella voce 1404 9000 “Prodotti vegetali non nominati né compresi altrove – altri (diversi dai linters di cotone)”.

Tenuto conto che la predetta classificazione doganale del bene non è riconducibile ad alcun punto della Tabella A, parte II, II-bis o III, allegata al DPR 633/72, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che alle cessioni di miscanto deve ritenersi applicabile l’aliquota IVA ordinaria.

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