Pensione con «quota 100» sospesa se c’è attività lavorativa
L’assegno è invece cumulabile con i redditi di lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui
L’INPS, con la circolare n. 11 datata 29 gennaio 2019, ha chiarito le disposizioni principali relative alla nuova pensione con “quota 100”, ovvero la nuova tipologia di pensionamento anticipato introdotta dall’art. 14 del DL 4/2019, che prevede, quali requisiti per ottenere l’assegno di quiescenza, un minimo di 62 anni di età e di 38 anni di contributi.
In primo luogo, può richiedere la pensione con “quota 100” chi è iscritto all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della stessa, gestite dall’INPS, nonché alla Gestione separata. Sono esclusi gli iscritti in via esclusiva alle gestioni previdenziali dei liberi professionisti e gli appartenenti al comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso.
I requisiti richiesti
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