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Rendicontazione del cinque per mille secondo le «vecchie» regole

/ REDAZIONE

Giovedì, 28 febbraio 2019

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Il DLgs. n. 111/2017 prevede il completamento della riforma strutturale del cinque per mille dell’IRPEF, la razionalizzazione e la revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l’accesso al beneficio, la semplificazione e l’accelerazione delle procedure per il calcolo e l’erogazione dei contributi spettanti, nonché l’introduzione di obblighi di pubblicità delle risorse erogate, attraverso un sistema improntato alla trasparenza, con la previsione di conseguenze sanzionatorie per il mancato rispetto degli obblighi di pubblicità.

Il DLgs. è entrato in vigore il 19 luglio 2017 sebbene la sua piena operatività presupponga l’emanazione di un apposito DPCM relativo agli aspetti più propriamente operativi della disciplina.
Inoltre, l’estensione del beneficio agli enti del Terzo settore prevista dall’art. 3 comma 1 del DLgs. 111/2017 resta subordinata l’istituzione del nuovo Registro unico nazionale del Terzo settore.

Con la nota 26 febbraio 2019 n. 2106, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha precisato che, nelle more dell’emanazione del DPCM attuativo del DLgs. 111/2017, gli obblighi di rendicontazione del contributo del cinque per mille e di pubblicazione dei rendiconti medesimi continuano a essere disciplinati dagli artt. 12 e 12-bis del DPCM 23 aprile 2010.

Tale decreto obbliga tutti gli enti percettori del contributo a redigere il rendiconto delle somme ricevute a titolo di cinque per mille, nonché la relativa relazione illustrativa; solo gli enti che hanno percepito un contributo non inferiore a 20.000 euro hanno l’ulteriore obbligo di trasmettere detti documenti all’Amministrazione finanziatrice. Quest’ultima, dal canto suo, è tenuta a un duplice obbligo di pubblicazione, riguardante, rispettivamente, l’elenco dei beneficiari e degli importi agli stessi erogati e i rendiconti e le relazioni illustrative trasmesse dai soggetti ai quali è stato erogato il contributo.

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