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Reato «tributario» per l’indebita compensazione di contributi

/ REDAZIONE

Martedì, 5 marzo 2019

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La Cassazione, nelle sentenze nn. 8689 e 8704/2019, ha precisato che il reato di indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, ex art. 10-quater del DLgs. 74/2000, è configurabile sia nel caso di compensazione verticale (ossia riguardante crediti e debiti afferenti alla medesima imposta), sia in caso di compensazione orizzontale (ossia riguardante crediti e debiti di imposta di natura diversa).

Si tratta di un’interpretazione che, nel delineare una struttura asimmetrica dell’art. 10-quater, è del tutto compatibile con la ratio complessiva nel DLgs. 74/2000, perché tale testo normativo è diretto a sanzionare le violazioni in materia di IVA e imposte sui redditi e, dunque, prende in considerazione solo tali tipologie di tributi sul lato passivo, ma non anche sul lato attivo, potendo venire in rilievo, quale strumento per diminuire artificiosamente l’entità dell’imposta da versare, qualunque tributo o contributo che possa essere opposto in compensazione secondo le norme generali.

L’applicabilità della sanzione penale prevista dalla disposizione in esame non è condizionata dalla natura verticale od orizzontale della compensazione, bensì dalla circostanza, ritenuta determinante, che venga opposta nel c.d. modello F24; e ciò perché è con questo modello che si corrispondono le “somme dovute” ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/1997, richiamato dall’art. 10-quater. Con la conseguenza che la natura di credito inesistente o non spettante rende irrilevante l’imputazione effettuata dal contribuente nella dichiarazione per operare l’indebita compensazione, in quanto la norma si riferisce genericamente all’uso in compensazione di “crediti non spettanti o inesistenti”, senza alcuna specificazione in ordine alla omogeneità o disomogeneità della compensazione.

Il disvalore del fatto è dato dall’omesso versamento delle somme dovute commesso mediante una falsa compensazione e non dalla natura della compensazione utilizzata per eludere il pagamento di quanto dovuto (così Cass. n. 8704/2019).

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