Col processo pendente in Cassazione rigetto dell’istanza cautelare reversibile
Secondo la giurisprudenza può essere riproposta se sopraggiungono elementi nuovi
A seguito delle modifiche introdotte con il DLgs. 156/2015, la tutela cautelare è oggi ammessa in ogni stato e grado del processo tributario, con la conseguenza che si può sospendere l’efficacia della sentenza e/o dell’atto anche in pendenza di appello (secondo quanto previsto dall’art. 52 del DLgs. 546/92) o di ricorso per Cassazione (art. 62-bis del DLgs. 546/92).
Con l’art. 62-bis del DLgs. 546/92 è stato previsto che “la parte che ha proposto ricorso per cassazione può chiedere alla commissione che ha pronunciato la sentenza impugnata di sospenderne in tutto o in parte l’esecutività allo scopo di evitare un danno grave ed irreparabile. Il contribuente può comunque chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto se da questa può derivargli ...
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