Perdite pregresse scomputabili integralmente dal maggior reddito accertato
Si tratta del caso di utilizzo parziale al fine di usufruire di crediti di imposta, ritenute, versamenti in acconto ed eccedenze
Nella circolare n. 4 del 21 marzo 2019, al § 2, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di scomputo delle perdite pregresse in sede di accertamento, laddove, in dichiarazione dei redditi, le stesse siano state utilizzate in misura inferiore al limite dell’80% al fine di usufruire di crediti di imposta, ritenute, versamenti in acconto ed eccedenze di cui all’art. 80 del TUIR.
Si ricorda che, in via generale, nell’ipotesi ordinaria in cui il contribuente utilizzi, in dichiarazione, le perdite pregresse disponibili in misura non superiore all’80% del reddito imponibile e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare, le perdite pregresse chieste in diminuzione dai maggiori imponibili accertati con il modello IPEC
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