ACCEDI
Martedì, 1 luglio 2025 - Aggiornato alle 6.00

IMPRESA

Se l’istituto concede finanziamenti tramite una «banca schermo» è attività abusiva

La fattispecie è posta a tutela della funzione di controllo delle attività finanziarie

/ Maria Francesca ARTUSI

Sabato, 23 marzo 2019

x
STAMPA

download PDF download PDF

Il reato di abusiva attività finanziaria è previsto dall’art. 132 del DLgs. 385/1993 (Testo unico bancario) e punisce, con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.065 euro a 10.329 euro, chiunque svolga, nei confronti del pubblico una o più attività finanziarie previste dall’art. 106 comma 1 del medesimo decreto in assenza dell’autorizzazione o dell’iscrizione previste dalle specifiche disposizioni del Testo unico (artt. 107, 111 e 112).

I requisiti richiesti dalla fattispecie incriminatrice concernono lo svolgimento dell’attività nei confronti del pubblico e l’esercizio delle attività finanziarie di cui al citato art. 106, che, a sua volta, subordina all’iscrizione nell’albo degli intermediari finanziari “l’esercizio

...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU