Se l’istituto concede finanziamenti tramite una «banca schermo» è attività abusiva
La fattispecie è posta a tutela della funzione di controllo delle attività finanziarie
Il reato di abusiva attività finanziaria è previsto dall’art. 132 del DLgs. 385/1993 (Testo unico bancario) e punisce, con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.065 euro a 10.329 euro, chiunque svolga, nei confronti del pubblico una o più attività finanziarie previste dall’art. 106 comma 1 del medesimo decreto in assenza dell’autorizzazione o dell’iscrizione previste dalle specifiche disposizioni del Testo unico (artt. 107, 111 e 112).
I requisiti richiesti dalla fattispecie incriminatrice concernono lo svolgimento dell’attività nei confronti del pubblico e l’esercizio delle attività finanziarie di cui al citato art. 106, che, a sua volta, subordina all’iscrizione nell’albo degli intermediari finanziari “l’esercizio
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