Dal falso nella voluntary nessun autoriciclaggio
Se dal falso l’agente non consegue alcun provento il reato non è configurabile
La Cassazione, nella sentenza n. 14101 depositata ieri, precisa come l’integrazione della fattispecie di cui all’art. 5-septies del DL 167/90 convertito – derivante dal fatto che nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria siano stati forniti dati e notizie non rispondenti al vero circa la collocazione all’estero di una serie di opere d’arte – non possa generare (come provento, in ipotesi, autoriciclato) quegli stessi beni che erano già esistenti e che erano già stati dichiarati (sebbene, falsamente, come collocati all’estero).
Neppure è ipotizzabile che il provento possa essere costituito dall’apparente regolarizzazione delle opere d’arte dichiarate, perché, paradossalmente, la “denuncia” di quei beni, fino ad allora occultati,
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