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IL CASO DEL GIORNO

Legittime mansioni inferiori solo se accessorie e marginali

/ Giada GIANOLA

Giovedì, 11 aprile 2019

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Il livello di inquadramento contrattuale costituisce oggi il vero confine del potere datoriale di variazione delle mansioni. L’art. 2103 c.c., prima delle modifiche apportate dal DLgs. n. 81/2015, stabiliva che il lavoratore, oltre alle mansioni per le quali era stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che avesse successivamente acquisito, dovesse essere adibito alle mansioni equivalenti, nel senso di conformi alla sua specifica competenza e professionalità, alle ultime effettivamente svolte.

Oggi, invece, tale disposizione ha abbandonato il riferimento all’equivalenza, stabilendo che i lavoratori devono essere adibiti alle mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. Di conseguenza, fermo

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