Legittime mansioni inferiori solo se accessorie e marginali
Adibizione lecita purché sia assicurato lo svolgimento, in modo prevalente, delle prestazioni di lavoro corrispondenti a quelle del livello di appartenenza
Il livello di inquadramento contrattuale costituisce oggi il vero confine del potere datoriale di variazione delle mansioni. L’art. 2103 c.c., prima delle modifiche apportate dal DLgs. n. 81/2015, stabiliva che il lavoratore, oltre alle mansioni per le quali era stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che avesse successivamente acquisito, dovesse essere adibito alle mansioni equivalenti, nel senso di conformi alla sua specifica competenza e professionalità, alle ultime effettivamente svolte.
Oggi, invece, tale disposizione ha abbandonato il riferimento all’equivalenza, stabilendo che i lavoratori devono essere adibiti alle mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. Di conseguenza, fermo
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