Il trust familiare ha natura gratuita
Confermata la verifica caso per caso della natura ai fini della revocatoria e specificate le differenze rispetto a fondo patrimoniale e società fiduciaria
Il negozio istitutivo di un trust familiare, posto in essere per assicurare il mantenimento del tenore di vita ai familiari beneficiari, configura un atto a titolo gratuito ai fini dell’azione revocatoria.
Di conseguenza, per l’esercizio di tale azione non occorre che il terzo (nell’istituto in questione, il trustee) fosse consapevole del pregiudizio che stava arrecando ai creditori del disponente mediante quell’atto.
Si è pronunciata in questi termini la Cassazione con l’ordinanza n. 9320, depositata ieri, che ha confermato la dichiarazione di inefficacia dell’atto istitutivo di trust familiare, precisando con l’occasione le differenze con l’istituto del fondo patrimoniale e della società fiduciaria.
La qualificazione in termini di gratuità od onerosità ...
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