Divieto di compensazione per i crediti scaduti prima del fallimento
La soluzione della Suprema Corte trova conferma anche nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
Con sentenza n. 9528, depositata ieri, la Corte di Cassazione ha stabilito che il terzo in bonis non può eccepire la compensazione, ex art. 56 comma 2 del RD 267/42, qualora il credito vantato verso il soggetto fallito sia scaduto anteriormente alla dichiarazione di fallimento e sia stato acquistato per atto di cessione tra vivi successivamente all’apertura della procedura.
Nel caso in esame, una società in bonis, a fronte di un debito verso la società fallita, eccepiva in compensazione un proprio credito. Tale credito, scaduto anteriormente alla dichiarazione di fallimento, era stato acquistato dalla società in bonis mediante atto di cessione tra vivi dopo l’apertura della procedura.
L’art. 56 comma 1 del RD 267/42 stabilisce che i creditori hanno diritto di compensare coi ...
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