Costituzionale la prova liberatoria richiesta per evitare il pignoramento
Nel pignoramento mobiliare al proprietario opponente serve l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata
La Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 73 depositata ieri ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice dell’esecuzione di Trieste con ordinanza del 2011 in relazione all’art. 63 del DPR 602/73 nella parte in cui stabilisce che “l’ufficiale della riscossione deve astenersi dal pignoramento o desistere dal procedimento quando è dimostrato che i beni appartengano a persona diversa dal debitore iscritto a ruolo, dai coobbligati o dai soggetti indicati dall’articolo 58, comma 3, in virtù di titolo avente data anteriore all’anno cui si riferisce l’entrata iscritta a ruolo. Tale dimostrazione può essere offerta soltanto mediante esibizione di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero di
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